Art. 26 · Indagini a seguito di un incidente grave

Art. 26

Indagini a seguito di un incidente grave

In vigore dal 12 giu 2013
Indagini a seguito di un incidente grave 1.   Gli Stati membri avviano indagini approfondite in relazione a incidenti gravi verificatisi nella loro giurisdizione. 2.   Alla conclusione delle indagini o, se del caso, del procedimento legale è messa a disposizione della Commissione una sintesi dei risultati di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri rendono pubblica una versione non riservata dei risultati. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, a seguito delle indagini a norma del paragrafo 1, l’autorità competente attui tutte le raccomandazioni, frutto delle indagini, che rientrano nell’ambito dei suoi poteri.
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