Art. 21 · Garanzia di conformità con il quadro normativo per la prevenzione degli incidenti gravi

Art. 21

Garanzia di conformità con il quadro normativo per la prevenzione degli incidenti gravi

In vigore dal 12 giu 2013
Garanzia di conformità con il quadro normativo per la prevenzione degli incidenti gravi 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari osservino le misure indicate nella relazione sui grandi rischi e nei programmi di cui alla comunicazione di operazioni di pozzo e alla comunicazione di operazioni combinate, presentati a norma dell’, paragrafo 1, rispettivamente lettere e), h) e i) 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari assicurino in un tempo ragionevole all’autorità competente e a tutte le persone che agiscono sotto la direzione dell’autorità competente, il trasporto da e verso impianti o navi connessi alle operazioni nel settore degli idrocarburi, incluso il trasporto delle attrezzature, nonché vitto, alloggio e altre prestazioni connesse alle visite agli impianti al fine di facilitare il controllo da parte dell’autorità competente, anche per effettuare ispezioni e indagini e per far rispettare la presente direttiva. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente elabori piani annuali mirati a un controllo efficace, anche per mezzo di ispezioni, dei grandi rischi basandosi sulla gestione del rischio ed esaminando con particolare attenzione la conformità alle relazioni sui grandi rischi e ad altri documenti presentati a norma dell’. L’efficacia dei piani è rivista su base regolare e l’autorità competente adotta tutte le eventuali misure necessarie a migliorarli.
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