Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 giu 2013
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«incidente grave»: in relazione a un impianto o a infrastrutture connesse:
a)
un incidente che comporta un’esplosione, un incendio, la perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale per provocare decessi o lesioni personali gravi;
b)
un incidente che reca all’impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che comporta, o ha un forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi;
c)
qualsiasi altro incidente che provoca la morte o lesioni gravi a cinque o più persone che si trovano sull’impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un’operazione sull’impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in collegamento con tale impianto e tali infrastrutture; o
d)
qualsiasi incidente ambientale grave risultante dagli incidenti di cui alle lettere a), b) e c).
Al fine di stabilire se un incidente costituisce un incidente grave a norma delle lettere a), b) o d), un impianto che è di norma non presidiato è considerato come se fosse presidiato;
2)
«in mare»: situato nel mare territoriale, nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale dello Stato membro conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
3)
«operazioni in mare nel settore degli idrocarburi»: tutte le attività connesse all’impianto o alle infrastrutture collegate, compresi il progetto, la pianificazione, la costruzione, l’esercizio e la dismissione, relative all’esplorazione e alla produzione di idrocarburi, ma a esclusione del trasporto di idrocarburi da una costa all’altra;
4)
«rischio»: la combinazione della probabilità di un evento e delle conseguenze di tale evento;
5)
«operatore»: l’entità designata dal licenziatario o dall’autorità competente per il rilascio delle licenze per condurre operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, compresi la pianificazione e l’esecuzione di un’operazione di pozzo o la gestione e il controllo delle funzioni di un impianto di produzione;
6)
«adeguato»: idoneo o pienamente appropriato, tenendo anche conto di uno sforzo e di un costo proporzionati, di fronte a un requisito o una situazione determinati, basato su elementi obiettivi e dimostrato da un’analisi, da un confronto con standard appropriati o con altre soluzioni utilizzate in situazioni analoghe da altre autorità od operatori del settore;
7)
«entità»: qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero qualsiasi forma di associazione di tali persone;
8)
«accettabile»: in relazione a un rischio, un livello di rischio la cui ulteriore riduzione richiederebbe tempi, costi o sforzi assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di tale riduzione. Nel valutare se i tempi, i costi o gli sforzi sarebbero assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di un’ulteriore riduzione del rischio, si tiene conto dei livelli di rischio delle migliori pratiche compatibili con l’attività;
9)
«licenza»: l’autorizzazione a effettuare operazioni in mare nel settore degli idrocarburi a norma della direttiva 94/22/CE;
10)
«area autorizzata»: l’area geografica oggetto della licenza;
11)
«licenziatario»: il titolare o i contitolari di una licenza;
12)
«contraente incaricato»: qualsiasi entità alla quale l’operatore o il proprietario affidano l’incarico di svolgere compiti specifici per conto dell’operatore o del proprietario;
13)
«autorità competente per il rilascio delle licenze»: l’autorità pubblica che è competente a rilasciare autorizzazioni o controllare l’uso delle autorizzazioni di cui alla direttiva 94/22/CE;
14)
«autorità competente»: l’autorità pubblica nominata a norma della presente direttiva e responsabile dei compiti assegnati dalla presente direttiva. L’autorità competente può essere costituita da uno o più organismi pubblici;
15)
«esplorazione»: perforazione nell’ambito di una prospezione e tutte le operazioni in mare connesse nel settore degli idrocarburi che devono essere effettuate prima delle operazioni connesse alla produzione;
16)
«produzione»: estrazione in mare di idrocarburi dagli strati sotterranei dell’area autorizzata, inclusa la lavorazione in mare di idrocarburi nonché il loro trasporto attraverso infrastrutture connesse;
17)
«impianto non destinato alla produzione»: un impianto diverso da un impianto utilizzato per la produzione di idrocarburi;
18)
«il pubblico»: una o più entità e, secondo la legislazione o la prassi nazionale, le relative associazioni, organizzazioni o gruppi;
19)
«impianto»: una struttura stazionaria, fissa o mobile, o una combinazione di strutture permanentemente interconnesse tramite ponti o altre strutture, utilizzata per attività in mare nel settore degli idrocarburi o connesse a tali operazioni. Gli impianti comprendono le piattaforme di perforazione mobili in mare solo quando sono stazionate in mare aperto per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
20)
«impianto di produzione»: un impianto utilizzato per la produzione;
21)
«infrastruttura connessa»: nell’ambito della zona di sicurezza o di una zona circostante più distante dall’impianto, a discrezione dello Stato membro:
a)
tutti i pozzi e le strutture, le unità supplementari e i dispositivi associati collegati all’impianto;
b)
tutte le apparecchiature o le opere presenti sulla struttura principale dell’impianto o a essa fissate;
c)
tutte le condutture o le opere collegate;
22)
«accettazione»: in relazione alla relazione sui grandi rischi, la comunicazione scritta dell’autorità competente all’operatore o al proprietario che attesta che la relazione, se attuata come ivi stabilito, risponde ai requisiti della presente direttiva. L’accettazione non comporta il trasferimento all’autorità competente della responsabilità per il controllo dei grandi rischi;
23)
«grande rischio»: una situazione che può sfociare in un incidente grave;
24)
«operazione di pozzo»: qualsiasi operazione riguardante un pozzo che potrebbe causare una fuga accidentale di materiali che può provocare un incidente grave, compresi la perforazione di un pozzo, la riparazione o la modifica di un pozzo, la sospensione delle operazioni e l’abbandono definitivo di un pozzo;
25)
«operazione combinata»: un’operazione effettuata da un impianto in combinazione con uno o più altri impianti per finalità relative all’altro o agli altri impianti, che incide materialmente sui rischi per la sicurezza delle persone o la tutela dell’ambiente per uno o per tutti gli impianti;
26)
«zona di sicurezza»: l’area, definita dallo Stato membro, situata a non più di 500 metri da qualsiasi parte dell’impianto;
27)
«proprietario»: un’entità legalmente autorizzata a condurre un impianto non destinato alla produzione;
28)
«piano interno di risposta alle emergenze»: un piano elaborato dall’operatore o dal proprietario conformemente alle prescrizioni della presente direttiva, relativo alle misure per prevenire l’aggravarsi o limitare le conseguenze di incidenti gravi legati a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
29)
«verifica indipendente»: la valutazione e conferma della validità di particolari dichiarazioni scritte a opera di un’entità o di una parte organizzativa dell’operatore o del proprietario che non è sotto il controllo o l’influenza dell’entità o della parte organizzativa che usa tali dichiarazioni;
30)
«modifica sostanziale»:
a)
nel caso di una relazione sui grandi rischi, una modifica sulla base della quale è stata accettata la relazione originaria, compresi, tra l’altro, le modifiche fisiche, la disponibilità di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa;
b)
nel caso di comunicazione di operazioni di pozzo o combinate, una modifica sulla base della quale è stata presentata la comunicazione originaria, compresi, tra l’altro, le modifiche fisiche, la sostituzione di un impianto con un altro, la disponibilità di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa;
31)
«avvio delle operazioni»: il momento in cui l’impianto o le infrastrutture connesse sono impiegati per la prima volta nelle operazioni per le quali sono stati progettati;
32)
«efficacia della risposta in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi»: l’efficacia dei sistemi di intervento in risposta a una fuoriuscita di idrocarburi liquidi, sulla base di un’analisi della frequenza, della durata e dei tempi delle condizioni ambientali che impedirebbero un intervento. La valutazione dell’efficacia della risposta in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi deve essere espressa come percentuale del tempo in cui tali condizioni non sono presenti e comprendere una descrizione delle limitazioni operative poste sugli impianti interessati in conseguenza di tale valutazione;
33)
«elementi critici per la sicurezza e l’ambiente»: le parti di un impianto, compresi i programmi informatici, il cui scopo è impedire o limitare le conseguenze di un incidente grave, o il cui guasto potrebbe causare un incidente grave o contribuirvi sostanzialmente;
34)
«consultazione tripartita» un accordo formale che consente il dialogo e la cooperazione tra l’autorità competente, gli operatori e i proprietari e rappresentanti dei lavoratori;
35)
«operatori del settore»: le entità direttamente coinvolte in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi contemplate dalla presente direttiva o le cui attività sono strettamente correlate a tali operazioni;
36)
«piano esterno di risposta alle emergenze»: una strategia locale, nazionale o regionale per prevenire l’aggravamento o limitare le conseguenze di un incidente grave legato a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi utilizzando tutte le risorse disponibili dell’operatore, quali descritte nel pertinente piano interno di risposta alle emergenze, e qualunque risorsa supplementare messa a disposizione dagli Stati membri;
37)
«incidente ambientale grave»: un incidente che provoca, o rischia verosimilmente di provocare effetti negativi significativi per l’ambiente conformemente alla direttiva 2004/35/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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