Art. 14
Piani interni di risposta alle emergenze
In vigore dal 12 giu 2013
Piani interni di risposta alle emergenze
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori o i proprietari, a seconda del caso, predispongano piani interni di risposta alle emergenze, che devono essere presentati a norma dell’, paragrafo 1, lettera g). I piani sono predisposti conformemente all’, tenendo conto della valutazione del rischio di incidenti gravi effettuata durante l’elaborazione della più recente relazione sui grandi rischi. Il piano include un’analisi dell’efficacia dell’intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi.
2. Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato per operazioni di pozzo, il piano interno di risposta alle emergenze per l’impianto tiene conto della valutazione del rischio effettuata nella redazione della comunicazione delle operazioni di pozzo che deve essere presentata a norma dell’, paragrafo 1, lettera h). Se il piano interno di risposta alle emergenze deve essere modificato a causa della particolare natura o ubicazione del pozzo, gli Stati membri provvedono affinché l’operatore del pozzo presenti all’autorità competente il piano interno di risposta alle emergenze modificato, o una descrizione adeguata dello stesso, a corredo della pertinente comunicazione di operazioni di pozzo.
3. Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato per effettuare operazioni combinate, il piano interno di risposta alle emergenze è modificato per farvi rientrare le operazioni combinate e presentato all’autorità competente a corredo della pertinente comunicazione di operazioni combinate.
Storico versioni
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