Art. 13 · Relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione

Art. 13

Relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione

In vigore dal 12 giu 2013
Relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il proprietario rediga una relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione, da presentare a norma dell’, paragrafo1, lettera e). Tale relazione contiene le informazioni di cui all’allegato I, parti 3 e 5, ed è aggiornata al momento opportuno o quando l’autorità competente lo richiede. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori siano consultati nelle fasi pertinenti dell’elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione e affinché siano forniti gli elementi di valutazione a tale riguardo conformemente all’allegato I, parte 3, punto 2. 3.   Nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni prima dell’accettazione della relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione, gli Stati membri obbligano il proprietario a fornire, su richiesta dell’autorità competente, tali informazioni e ad apportare tutte le modifiche necessarie alla relazione sui grandi rischi presentata. 4.   Qualora l’impianto non destinato alla produzione debba essere oggetto di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale o si intenda smantellare un impianto fisso non destinato alla produzione, il proprietario redige una relazione sui grandi rischi modificata che deve essere presentata a norma dell’, paragrafo 1, lettera f), entro un termine specificato dall’autorità competente, conformemente all’allegato I, parte 6, punti 1, 2 e 3. 5.   Per un impianto fisso non destinato alla produzione, gli Stati membri provvedono affinché non siano effettuate le modifiche previste né sia avviato alcun smantellamento prima dell’accettazione da parte dell’autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l’impianto fisso non destinato alla produzione. 6.   Per un impianto mobile non destinato alla produzione, gli Stati membri provvedono affinché le modifiche previste non siano effettuate prima dell’accettazione da parte dell’autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l’impianto mobile non destinato alla produzione. 7.   La relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione è soggetta a un riesame periodico approfondito da parte del proprietario almeno ogni cinque anni o prima quando ciò sia richiesto dall’autorità competente. I risultati del riesame sono comunicati all’autorità competente.
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