Art. 12 · Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione

Art. 12

Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione

In vigore dal 12 giu 2013
Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore rediga una relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione che deve essere presentata a norma dell’, paragrafo1, lettera e). Tale relazione contiene le informazioni di cui all’allegato I, parti 2 e 5 ed è aggiornata al momento opportuno o quando l’autorità competente lo richiede. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori siano consultati nelle fasi pertinenti dell’elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione e affinché siano fornite le prove a tal riguardo conformemente all’allegato I, parte 2, punto 3. 3.   Previo accordo dell’autorità competente, la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione può essere preparata per un gruppo di impianti. 4.   Qualora siano necessarie ulteriori informazioni prima dell’accettazione della relazione sui grandi rischi, gli Stati membri provvedono affinché l’operatore, su richiesta dell’autorità competente, fornisca tali informazioni e apporti tutte le modifiche necessarie alla relazione sui grandi rischi presentata. 5.   Qualora l’impianto di produzione debba essere oggetto di modifiche che comportino un cambiamento sostanziale o si intenda smantellare un impianto di produzione fisso, l’operatore redige una relazione sui grandi rischi modificata, che deve essere presentata a norma dell’, paragrafo1, lettera f), entro un termine specificato dall’autorità competente conformemente all’allegato I, parte 6. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché non siano effettuate le modifiche previste o non sia iniziato alcun smantellamento prima dell’accettazione da parte dell’autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l’impianto di produzione. 7.   La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione è soggetta a riesame periodico approfondito da parte dell’operatore almeno ogni cinque anni o prima quando ciò sia richiesto dall’autorità competente. I risultati del riesame sono comunicati all’autorità competente.
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