Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 12 giu 2013
Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente direttiva stabilisce i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti. 2.   La presente direttiva fa salvo il diritto dell’Unione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro, in particolare le direttive 89/391/CEE e 92/91/CEE. 3.   La presente direttiva fa salve le direttive 94/22/CE, 2001/42/CE, 2003/4/CE (19), 2003/35/CE, 2010/75/UE (20) e 2011/92/UE.
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