Art. 9
Tracciabilità
In vigore dal 12 giu 2013
Tracciabilità
1. Per facilitare la tracciabilità degli articoli pirotecnici, i fabbricanti vi appongono un’etichetta con un numero di registrazione assegnato dall’organismo notificato che esegue la valutazione di conformità a norma dell’. La numerazione è realizzata in base a un sistema uniforme definito dalla Commissione.
2. I fabbricanti e gli importatori conservano i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici che mettono a disposizione sul mercato e, su richiesta, rendono tali informazioni disponibili alle autorità competenti.
Storico versioni
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