Art. 8 · Obblighi dei fabbricanti

Art. 8

Obblighi dei fabbricanti

In vigore dal 12 giu 2013
Obblighi dei fabbricanti 1.   All’atto dell’immissione dei loro articoli pirotecnici sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I. 2.   I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato II e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all’. Qualora la conformità di un articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE. 3.   I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. 4.   I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell’articolo pirotecnico. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall’articolo pirotecnico, i fabbricanti eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, e su richiesta debitamente giustificata delle autorità competenti, una prova a campione sull’articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, l’articolo pirotecnico non conforme e i richiami dell’articolo pirotecnico non conforme, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio. 5.   I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici che hanno immesso sul mercato siano etichettati conformemente all’ o all’. 6.   I fabbricanti indicano sull’articolo pirotecnico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’articolo pirotecnico. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato. 7.   I fabbricanti garantiscono che l’articolo pirotecnico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 8.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’articolo pirotecnico presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 9.   I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’articolo pirotecnico alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli articoli pirotecnici da essi immessi sul mercato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:29:oj#art-8