Art. 46 · Disposizioni transitorie

Art. 46

Disposizioni transitorie

In vigore dal 12 giu 2013
Disposizioni transitorie 1.   Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici conformi alla direttiva 2007/23/CE e immessi sul mercato entro il 1o luglio 2015. 2.   Le autorizzazioni nazionali per i fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3 concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 continuano a essere valide sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve. 3.   Le autorizzazioni nazionali per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d’artificio della categoria F4 e per gli articoli pirotecnici teatrali concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 continuano a essere valide sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve. 4.   In deroga al paragrafo 3, le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per i veicoli, anche come pezzi di ricambio, concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 continuano ad essere valide fino alla loro scadenza. 5.   I certificati rilasciati a norma della direttiva 2007/23/CE sono validi a norma della presente direttiva.
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