Art. 43 · Atti di esecuzione

Art. 43

Atti di esecuzione

In vigore dal 12 giu 2013
Atti di esecuzione La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce: a) il sistema di numerazione uniforme di cui all’, paragrafo 1, e le modalità pratiche relative al registro di cui all’, paragrafo 3; b) le modalità pratiche in materia di raccolta e aggiornamento periodici dei dati sugli incidenti connessi all’uso di articoli pirotecnici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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