Art. 43
Atti di esecuzione
In vigore dal 12 giu 2013
Atti di esecuzione
La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce:
a)
il sistema di numerazione uniforme di cui all’, paragrafo 1, e le modalità pratiche relative al registro di cui all’, paragrafo 3;
b)
le modalità pratiche in materia di raccolta e aggiornamento periodici dei dati sugli incidenti connessi all’uso di articoli pirotecnici.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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