Art. 38
Sorveglianza del mercato dell’Unione e controllo degli articoli pirotecnici che entrano nel mercato dell’Unione
In vigore dal 12 giu 2013
Sorveglianza del mercato dell’Unione e controllo degli articoli pirotecnici che entrano nel mercato dell’Unione
1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non mettono in pericolo la salute e l’incolumità delle persone.
2. Agli articoli pirotecnici si applicano l’, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Gli Stati membri informano annualmente la Commissione in merito alle loro attività di vigilanza del mercato.
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