Art. 20 · Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e altre marcature

Art. 20

Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e altre marcature

In vigore dal 12 giu 2013
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e altre marcature 1.   La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sugli articoli pirotecnici. Qualora non sia possibile o la natura dell’articolo pirotecnico non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 2.   La marcatura CE è apposta sull’articolo pirotecnico prima della sua immissione sul mercato. 3.   La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante. 4.   La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell’organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare. 5.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura.
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