Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 12 giu 2013
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica agli articoli pirotecnici. 2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva: a) gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati a fini non commerciali, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate, dalle forze di pubblica sicurezza o dai vigili del fuoco; b) l’equipaggiamento che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE; c) gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aeronautica e spaziale; d) le capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/48/CE; e) gli esplosivi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/15/CEE; f) le munizioni; g) i fuochi d’artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l’uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro.
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