Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 12 giu 2013
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica agli articoli pirotecnici.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:
a)
gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati a fini non commerciali, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate, dalle forze di pubblica sicurezza o dai vigili del fuoco;
b)
l’equipaggiamento che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE;
c)
gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aeronautica e spaziale;
d)
le capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/48/CE;
e)
gli esplosivi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/15/CEE;
f)
le munizioni;
g)
i fuochi d’artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l’uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:29:oj#art-2