Art. 17
Procedure di valutazione della conformità
In vigore dal 12 giu 2013
Procedure di valutazione della conformità
Ai fini della verifica di conformità degli articoli pirotecnici il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all’allegato II:
a)
esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure:
i)
conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2);
ii)
conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D);
iii)
conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto (modulo E);
b)
conformità basata sulla verifica dell’esemplare unico (modulo G);
c)
conformità basata sulla garanzia totale di qualità del prodotto (modulo H) nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d’artificio di categoria F4.
Storico versioni
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