Art. 18 · Designazione delle autorità competenti

Art. 18

Designazione delle autorità competenti

In vigore dal 21 mag 2013
Designazione delle autorità competenti 1.   Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di svolgere le funzioni di cui agli . Ogni Stato membro può designare più di un'autorità competente. Se uno Stato membro procede in tal senso, esso determina quale delle autorità competenti designate è il punto di contatto unico con la Commissione. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'autorità competente o, se del caso, le autorità competenti, compreso il punto di contatto unico, che ha designato. 2.   La Commissione elabora un elenco delle autorità competenti, compreso, se del caso, il punto di contatto unico, comunicatele a norma del paragrafo 1, e lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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