Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 mar 2013
L’allegato III della direttiva 2008/57/CE, che stabilisce i Requisiti Essenziali, è così modificato: 1) alla Sezione 1 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «1.6   Accessibilità 1.6.1. I sottosistemi «infrastrutture» e «materiale rotabile» devono essere accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, in modo da garantire l’accesso su base di uguaglianza con gli altri mediante la prevenzione o la rimozione delle barriere e attraverso altre misure adeguate. Ciò comprende la progettazione, la costruzione, il rinnovo, la ristrutturazione, la manutenzione e l’esercizio delle pertinenti parti dei sottosistemi cui il pubblico ha accesso. 1.6.2. I sottosistemi «esercizio» e «applicazioni telematiche per i passeggeri» devono offrire la funzionalità necessaria per facilitare l’accesso alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, in modo da assicurare l’accesso su base di uguaglianza con gli altri mediante la prevenzione o la rimozione degli ostacoli e attraverso altre misure adeguate.» 2) al punto 2.1 della Sezione 2 è aggiunto il seguente paragrafo: «2.1.2.   Accessibilità 2.1.2.1. I sottosistemi «infrastrutture» cui il pubblico ha accesso devono essere accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta conformemente al punto 1.6.» 3) al punto 2.4 della Sezione 2 è aggiunto il seguente paragrafo: «2.4.5.   Accessibilità 2.4.5.1. I sottosistemi «materiale rotabile» cui il pubblico ha accesso devono essere accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta conformemente al punto 1.6.» 4) al punto 2.6 della Sezione 2 è aggiunto il seguente paragrafo: «2.6.4.   Accessibilità 2.6.4.1. Occorre adottare le misure adeguate per garantire che le norme operative offrano la funzionalità necessaria a garantire l’accessibilità per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta.» 5) al punto 2.7 della Sezione 2 è aggiunto il seguente paragrafo: «2.7.5.   Accessibilità 2.7.5.1. Occorre adottare le misure adeguate per garantire che le applicazioni telematiche per i passeggeri offrano la funzionalità necessaria a garantire l’accessibilità per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta.»
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