Art. 4
Prescrizioni in tema di informazione
In vigore dal 20 dic 2012
Prescrizioni in tema di informazione
Gli stati membri garantiscono che i punti di contatto nazionali di cui all’ della direttiva 2011/24/UE forniscano informazioni relative ai dati da includere, a norma della presente direttiva, nelle ricette rilasciate in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui queste vengono spedite.
Storico versioni
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