Art. 1
Modifiche della direttiva 2008/68/CE
In vigore dal 3 dic 2012
Modifiche della direttiva 2008/68/CE
La direttiva 2008/68/CE è così modificata:
1)
all’allegato I, il capo I.1 è sostituito dal testo seguente:
«I.1. ADR
Allegati A e B dell’ADR come applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2013, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno.»;
2)
all’allegato II, la sezione II.1 è sostituita dal seguente testo:
«II.1. RID
Allegato del RID che figura come appendice C della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), applicabile con effetto dal 1o gennaio 2013, restando inteso che “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”, come opportuno.»;
3)
all’allegato III, la sezione III.1 è sostituita dal seguente testo:
«III.1. ADN
I regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2013, così come l’, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”, come opportuno.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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