Art. 54
Misure speciali da adottare in caso di perturbazioni
In vigore dal 21 nov 2012
Misure speciali da adottare in caso di perturbazioni
1. Nell’eventualità di perturbazioni della circolazione dei treni a causa di problemi tecnici o incidenti, il gestore dell’infrastruttura adotta tutte le misure necessarie per il ripristino della normalità. A tal fine egli elabora un piano d’intervento che elenca i vari organismi da informare in caso di incidenti gravi o serie perturbazioni della circolazione dei treni.
2. In caso di emergenza e se assolutamente necessario a causa di un guasto che rende l’infrastruttura temporaneamente inutilizzabile, le tracce ferroviarie assegnate possono essere revocate senza preavviso per tutto il tempo necessario per la riparazione degli impianti.
Il gestore dell’infrastruttura può, se lo ritiene necessario, richiedere alle imprese ferroviarie di mettere a sua disposizione le risorse che egli ritiene più appropriate al fine di ripristinare al più presto la normalità.
3. Gli Stati membri possono esigere che le imprese ferroviarie concorrano a garantire l’applicazione degli standard e delle norme di sicurezza e a controllare che esse stesse rispettino gli standard e le norme di sicurezza.
Storico versioni
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