Art. 53
Capacità di infrastruttura per i lavori di manutenzione
In vigore dal 21 nov 2012
Capacità di infrastruttura per i lavori di manutenzione
1. Le richieste di capacità di infrastruttura per eseguire lavori di manutenzione sono presentate nell’ambito della procedura di programmazione.
2. Il gestore dell’infrastruttura tiene opportunamente conto dell’incidenza sull’attività dei richiedenti della riserva di capacità di infrastruttura per i lavori di manutenzione programmata della rete.
3. Il gestore dell’infrastruttura informa al più presto le parti interessate dell’indisponibilità di capacità di infrastruttura a causa di lavori di manutenzione non programmata.
Storico versioni
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