Art. 51 · Piano di potenziamento della capacità

Art. 51

Piano di potenziamento della capacità

In vigore dal 21 nov 2012
Piano di potenziamento della capacità 1.   Entro sei mesi dal completamento dell’analisi di capacità, il gestore dell’infrastruttura presenta un piano di potenziamento della capacità. 2.   Il piano di potenziamento della capacità è elaborato previa consultazione dell’utenza dell’infrastruttura saturata. Il piano indica: a) i motivi della saturazione; b) il prevedibile futuro sviluppo del traffico; c) i vincoli allo sviluppo dell’infrastruttura; d) le opzioni e i costi del potenziamento della capacità, tra cui le probabili modifiche dei canoni di accesso. Esso determina inoltre, in base a un’analisi costi-benefici delle possibili misure individuate, le azioni da adottare per potenziare la capacità di infrastruttura, compreso un calendario per l’attuazione delle misure. Il piano può essere sottoposto all’approvazione preliminare dello Stato membro. 3.   Il gestore dell’infrastruttura cessa di esigere i canoni per l’infrastruttura a norma dell’, paragrafo 4, qualora: a) non sia in grado di presentare un piano di potenziamento della capacità; o b) non porti avanti le azioni stabilite nel piano di potenziamento della capacità. 4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, il gestore dell’infrastruttura può, previa approvazione dell’organismo di regolamentazione di cui all’, continuare a esigere tali canoni se a) il piano di potenziamento della capacità non può essere attuato per ragioni che sfuggono al suo controllo; o b) le opzioni disponibili non sono economicamente o finanziariamente valide.
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