Art. 4 · Indipendenza delle imprese ferroviarie e dei gestori dell’infrastruttura

Art. 4

Indipendenza delle imprese ferroviarie e dei gestori dell’infrastruttura

In vigore dal 21 nov 2012
Indipendenza delle imprese ferroviarie e dei gestori dell’infrastruttura 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, in materia di gestione, di amministrazione e di controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile, le imprese ferroviarie direttamente o indirettamente possedute o controllate dagli Stati membri abbiano uno status indipendente in virtù del quale dispongano, in particolare, di un patrimonio, di un bilancio e di una contabilità distinti da quelli dello Stato. 2.   Nel rispetto delle regole quadro e specifiche in materia di canoni e di assegnazione stabilite dagli Stati membri, il gestore dell’infrastruttura è responsabile della propria gestione, della propria amministrazione e del proprio controllo interno.
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