Art. 37 · Cooperazione in materia di sistemi di imposizione dei diritti su più reti

Art. 37

Cooperazione in materia di sistemi di imposizione dei diritti su più reti

In vigore dal 21 nov 2012
Cooperazione in materia di sistemi di imposizione dei diritti su più reti 1.   Gli Stati membri garantiscono che i gestori dell’infrastruttura cooperino per consentire l’applicazione di sistemi efficienti di imposizione dei canoni e si associno per coordinare l’imposizione dei canoni o per imporre canoni per l’esercizio di servizi ferroviari su più di una rete infrastrutturale del sistema ferroviario all’interno dell’Unione. In particolare, i gestori dell’infrastruttura mirano a garantire una competitività ottimale dei servizi ferroviari internazionali e assicurano l’utilizzo efficace delle reti ferroviarie. A tal fine stabiliscono le procedure appropriate a norma della presente direttiva. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché i gestori dell’infrastruttura cooperino al fine di consentire l’efficace applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui all’ e dei sistemi di prestazioni di cui all’ al traffico che interessa più di una rete del sistema ferroviario all’interno dell’Unione.
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