Art. 33 · Riduzioni

Art. 33

Riduzioni

In vigore dal 21 nov 2012
Riduzioni 1.   Fatti salvi gli articoli 101, 102, 106 e 107 TFUE e in deroga al principio del costo diretto stabilito all’, paragrafo 3, della presente direttiva, le riduzioni sui canoni imposti a un’impresa ferroviaria dal gestore dell’infrastruttura per qualsiasi servizio devono rispettare i criteri di cui al presente articolo. 2.   Ad eccezione del paragrafo 3, le riduzioni si limitano all’economia effettiva realizzata dal gestore dell’infrastruttura dei costi amministrativi. Per determinare il livello di riduzione, non si può tener conto delle economie integrate nei canoni applicati. 3.   Il gestore dell’infrastruttura può istituire regimi aperti a tutti gli utenti dell’infrastruttura, per flussi di traffico specifici, che prevedono riduzioni limitate nel tempo al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi servizi ferroviari o riduzioni volte a incentivare l’uso di linee notevolmente sotto utilizzate. 4.   Le riduzioni possono riferirsi soltanto ai canoni applicati a una sezione determinata dell’infrastruttura. 5.   A servizi analoghi si applicano sistemi di riduzione analoghi. I sistemi di riduzione si applicano in modo non discriminatorio a qualsiasi impresa ferroviaria.
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