Art. 23 · Validità spaziale e temporale

Art. 23

Validità spaziale e temporale

In vigore dal 21 nov 2012
Validità spaziale e temporale 1.   Una licenza è valida in tutto il territorio dell’Unione. 2.   La licenza resta valida fintantoché l’impresa ferroviaria adempie gli obblighi previsti dal presente capo. Tuttavia, l’autorità preposta al rilascio della licenza può prescrivere che questa sia oggetto di riesame a intervalli regolari. In tal caso il riesame è effettuato almeno ogni cinque anni. 3.   Le licenze possono contenere disposizioni specifiche in materia di sospensione o di revoca delle stesse.
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