Art. 2
Esclusioni dall’ambito di applicazione
In vigore dal 21 nov 2012
Esclusioni dall’ambito di applicazione
1. Il capo II non si applica alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su reti locali e regionali isolate per servizi di trasporto sull’infrastruttura ferroviaria o su reti adibite unicamente a servizi ferroviari urbani o suburbani.
In deroga al primo comma, gli si applicano se detta impresa ferroviaria è controllata, direttamente o indirettamente, da un’impresa o altra entità che effettua o integra servizi di trasporto ferroviario diversi dai servizi urbani, suburbani o regionali. A siffatta impresa ferroviaria si applica anche l’ per quanto attiene alla relazione fra di essa e l’impresa o entità che la controlla direttamente o indirettamente.
2. Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione del capo III:
a)
le imprese che effettuano esclusivamente servizi ferroviari per passeggeri sulle infrastrutture ferroviarie locali e regionali isolate;
b)
le imprese che effettuano esclusivamente servizi ferroviari urbani o suburbani per passeggeri;
c)
le imprese che effettuano esclusivamente servizi ferroviari regionali di trasporto merci;
d)
le imprese che effettuano solo servizi di trasporto merci su un’infrastruttura ferroviaria privata, utilizzata esclusivamente dal proprietario dell’infrastruttura per le operazioni di trasporto delle sue merci.
3. Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione degli e del capo IV:
a)
le reti locali e regionali isolate di trasporto passeggeri su infrastrutture ferroviarie;
b)
le reti adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri ferroviari urbani e suburbani;
c)
le reti regionali adibite unicamente alla prestazione di servizi merci regionali da un’impresa ferroviaria esclusa ai sensi del paragrafo 1, finché non vi siano richieste di utilizzo della capacità della rete da parte di un altro richiedente;
d)
le infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri possono escludere le infrastrutture ferroviarie locali e regionali che non rivestono importanza strategica per il funzionamento del mercato ferroviario dall’ambito di applicazione dell’, paragrafo 3, e le infrastrutture ferroviarie locali che non rivestono importanza strategica per il funzionamento del mercato ferroviario dall’ambito di applicazione del capo IV. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’intenzione di escludere dette infrastrutture ferroviarie. Secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, la Commissione decide se detta infrastruttura ferroviaria debba essere considerata di nessuna importanza strategica tenuto conto della lunghezza delle linee ferroviarie in questione, del loro livello di utilizzo e del volume di traffico potenzialmente interessato.
5. Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione dell’, paragrafo 5, i veicoli utilizzati o destinati a essere utilizzati da o verso paesi terzi che circolano su una rete con scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale all’interno dell’Unione.
6. Gli Stati membri possono decidere, per lo schema di assegnazione di capacità, periodi e scadenze che sono diversi da quelli previsti all’, paragrafo 2, all’allegato VI, punto 2, lettera b), e all’allegato VII, punti 3, 4 e 5, ove la definizione a livello internazionale delle tracce ferroviarie, in cooperazione con i gestori dell’infrastruttura di paesi terzi su una rete con scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale all’interno dell’Unione, abbia un impatto rilevante sullo schema di assegnazione di capacità in generale.
7. Laddove necessario per assicurare una leale concorrenza, gli Stati membri possono decidere di pubblicare, con strumenti e scadenze diversi da quelli previsti all’, paragrafo 1, il quadro per l’imposizione dei canoni e le relative norme specificamente applicabili ai servizi di trasporto internazionale di merci da o verso paesi terzi effettuati su una rete con scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale all’interno dell’Unione.
8. Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione del capo IV l’infrastruttura ferroviaria con scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale all’interno dell’Unione e che collega stazioni transfrontaliere di uno Stato membro al territorio di un paese terzo.
9. La presente direttiva non si applica alle imprese la cui attività è limitata unicamente alla prestazione di servizi di navetta per veicoli stradali attraverso gallerie sottomarine o a servizi di trasporto sotto forma di servizi di navetta per veicoli stradali attraverso tali gallerie, ad eccezione dell’, paragrafi 1 e 4, e degli .
10. Gli Stati membri possono escludere dall’ambito d’applicazione del capo II, ad eccezione dell’, e del capo IV i servizi ferroviari in transito attraverso l’Unione.
11. Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione dell’, paragrafo 4, i treni non equipaggiati con il sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) e utilizzati per i servizi regionali passeggeri entrati in servizio per la prima volta prima del 1985.
Storico versioni
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