Art. 19
Requisiti in materia di onorabilità
In vigore dal 21 nov 2012
Requisiti in materia di onorabilità
Gli Stati membri definiscono le condizioni alle quali ricorrono i requisiti in materia di onorabilità per garantire che l’impresa che richiede il rilascio di una licenza o le persone responsabili della sua gestione:
a)
non siano stati condannati per illeciti penali gravi, ivi compresi illeciti di natura commerciale;
b)
non siano stati oggetto di una procedura fallimentare;
c)
non siano stati condannati per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti;
d)
non siano stati condannati per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in materia di legislazione doganale qualora una società intendesse effettuare trasporti transfrontalieri di merci soggette a procedure doganali.
Storico versioni
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