Art. 19 · Requisiti in materia di onorabilità

Art. 19

Requisiti in materia di onorabilità

In vigore dal 21 nov 2012
Requisiti in materia di onorabilità Gli Stati membri definiscono le condizioni alle quali ricorrono i requisiti in materia di onorabilità per garantire che l’impresa che richiede il rilascio di una licenza o le persone responsabili della sua gestione: a) non siano stati condannati per illeciti penali gravi, ivi compresi illeciti di natura commerciale; b) non siano stati oggetto di una procedura fallimentare; c) non siano stati condannati per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti; d) non siano stati condannati per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in materia di legislazione doganale qualora una società intendesse effettuare trasporti transfrontalieri di merci soggette a procedure doganali.
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