Art. 17 · Requisiti generali

Art. 17

Requisiti generali

In vigore dal 21 nov 2012
Requisiti generali 1.   Un’impresa ha diritto di richiedere il rilascio di una licenza nello Stato membro in cui è stabilita. 2.   Gli Stati membri non rilasciano né prorogano la validità delle licenze nei casi in cui non ricorrano i requisiti fissati nel presente capo. 3.   Un’impresa per la quale ricorrono i requisiti di cui al presente capo ha diritto di ottenere il rilascio della licenza. 4.   Nessun’impresa è autorizzata a prestare i servizi di trasporto ferroviario rientranti nell’ambito di applicazione del presente capo se non le è stata rilasciata la licenza conforme al tipo di servizi da prestare. Tuttavia detta licenza non dà diritto di per sé all’accesso all’infrastruttura ferroviaria. 5.   La Commissione adotta misure che stabiliscono i dettagli dell’utilizzo di un modello comune di licenza e, se necessario a una concorrenza equa ed effettiva sui mercati del trasporto ferroviario, i dettagli della procedura da seguire per l’applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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