Art. 16 · Autorità preposta al rilascio delle licenze

Art. 16

Autorità preposta al rilascio delle licenze

In vigore dal 21 nov 2012
Autorità preposta al rilascio delle licenze Ogni Stato membro designa un’autorità preposta al rilascio delle licenze e all’adempimento degli obblighi previsti dal presente capo. L’autorità preposta al rilascio delle licenze non presta direttamente servizi di trasporto ed è indipendente dalle imprese o dalle entità che lo fanno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2012:34:oj#art-16