Art. 16
Autorità preposta al rilascio delle licenze
In vigore dal 21 nov 2012
Autorità preposta al rilascio delle licenze
Ogni Stato membro designa un’autorità preposta al rilascio delle licenze e all’adempimento degli obblighi previsti dal presente capo.
L’autorità preposta al rilascio delle licenze non presta direttamente servizi di trasporto ed è indipendente dalle imprese o dalle entità che lo fanno.
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