Art. 11 · Limitazione del diritto di accesso e del diritto di far salire e scendere i passeggeri

Art. 11

Limitazione del diritto di accesso e del diritto di far salire e scendere i passeggeri

In vigore dal 21 nov 2012
Limitazione del diritto di accesso e del diritto di far salire e scendere i passeggeri 1.   Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso di cui all’ sui servizi fra una stazione di partenza e una di destinazione che sono oggetto di uno o più contratti di servizio pubblico che sono conformi al diritto dell’Unione. Detta limitazione non può determinare una restrizione del diritto di far salire passeggeri in ogni stazione situata lungo il percorso e farli scendere in un’altra stazione, incluse le stazioni situate in uno stesso Stato membro, salvo se l’esercizio di tale diritto comprometta l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. 2.   L’organismo o gli organismi di regolamentazione competenti di cui all’ stabiliscono se l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico risulti compromesso in base a un’analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta: a) della o delle competenti autorità di aggiudicazione del contratto di servizio pubblico; b) di qualsiasi altra autorità competente interessata e dotata del diritto di limitare l’accesso ai sensi di tale articolo; c) del gestore dell’infrastruttura; d) dell’impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico. Le autorità competenti e le imprese ferroviarie che prestano servizi pubblici forniscono all’organismo o agli organismi di regolamentazione competenti le informazioni ragionevolmente necessarie per addivenire a una decisione. L’organismo di regolamentazione valuta le informazioni ricevute dalle parti sopra citate e, se del caso, richiede eventuali ulteriori informazioni pertinenti da tutte le parti interessate e avvia con esse consultazioni entro un mese dal ricevimento della richiesta. L’organismo di regolamentazione si consulta adeguatamente con tutte le parti interessate e informa queste ultime della sua decisione motivata entro un termine ragionevole e prestabilito e, comunque, entro sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. 3.   L’organismo di regolamentazione motiva la sua decisione e precisa il termine entro cui una delle seguenti parti può chiedere il riesame della decisione nonché le relative condizioni cui questo è assoggettato: a) la o le autorità competenti; b) il gestore dell’infrastruttura; c) l’impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico; d) l’impresa ferroviaria che chiede l’accesso. 4.   In base all’esperienza degli organismi di regolamentazione, delle autorità competenti e delle imprese ferroviarie e in base alle attività della rete di cui all’, paragrafo 1, la Commissione adotta, entro 16 dicembre 2016 misure che stabiliscono nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 5.   Gli Stati membri possono inoltre limitare il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate nel medesimo Stato membro lungo il percorso di un servizio di trasporto internazionale di passeggeri se un diritto esclusivo al trasporto di passeggeri tra le stazioni in questione è stato concesso a titolo di un contratto di concessione attribuito prima del 4 dicembre 2007, mediante una procedura di aggiudicazione in concorrenza equa e secondo i pertinenti principi della normativa dell’Unione. Detta limitazione può restare in vigore per la durata iniziale del contratto o per 15 anni, ove la durata sia superiore. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 siano sottoposte a controllo giurisdizionale.
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