Art. 5

Art. 5

In vigore dal 25 ott 2012
1.   In ogni Stato membro la cui legislazione prescriva ai fini della costituzione di una società, il concorso di più soci, l'appartenenza delle azioni a una sola persona o la riduzione del numero dei soci al di sotto del minimo legale dopo la costituzione della società non comporta lo scioglimento di diritto della società. 2.   Se, nei casi di cui al paragrafo 1 la legislazione di uno Stato membro prevede che può essere pronunciato lo scioglimento giudiziale della società, l'autorità giudiziaria competente deve poter accordare a quest'ultima un termine sufficiente per regolarizzare la propria situazione. 3.   Con la pronuncia di scioglimento di cui al paragrafo 2 la società deve essere liquidata.
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