Art. 47

Art. 47

In vigore dal 25 ott 2012
1.   Gli Stati membri possono non applicare l', lettere g), i), j) e k), alle società già costituite alla data dell'entrata in vigore delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative, adottati al fine di soddisfare la direttiva 77/91/CEE. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
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