Art. 45

Art. 45

In vigore dal 25 ott 2012
1.   Gli Stati membri possono derogare all’, paragrafo 1, all', paragrafo 1, lettera a), prima frase, nonché agli , quando la deroga è necessaria per l'adozione o l'applicazione di disposizioni miranti a favorire la partecipazione dei dipendenti o di altre categorie di persone indicate dalla normativa nazionale al capitale delle imprese. 2.   Gli Stati membri possono non applicare l', paragrafo 1, lettera a), prima frase, nonché gli alle società a statuto speciale che emettano azioni di capitale e azioni di lavoro, queste ultime in favore della collettività del personale rappresentata alle assemblee degli azionisti da mandatari aventi diritto di voto.
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