Art. 40

Art. 40

In vigore dal 25 ott 2012
1.   Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società a ridurre il capitale sottoscritto mediante ritiro forzato di azioni, essa stabilisce almeno il rispetto delle seguenti condizioni: a) il ritiro forzato deve essere prescritto o autorizzato dallo statuto o l'atto costitutivo prima delle azioni oggetto del ritiro; b) se il ritiro forzato è autorizzato soltanto dallo statuto o dall'atto costitutivo, esso è deciso dall'assemblea a meno che gli azionisti in questione l'abbiano approvato all'unanimità; c) l'organo della società che delibera sul ritiro forzato fissa le condizioni e le modalità di tale operazione quando esse non siano fissate nello statuto o l'atto costitutivo; d) si applica l' a meno che si tratti di azioni interamente liberate che sono messe gratuitamente a disposizione della società o che formano oggetto di un ritiro mediante le somme distribuibili in conformità dell', paragrafi da 1 a 4; in tali casi un importo pari al valore nominale o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile di tutte le azioni ritirate deve essere incorporato in una riserva; questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione; e e) la decisione sul ritiro forzato è oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell' della direttiva 2009/101/CE. 2.   L', paragrafo 1, e gli non si applicano nei casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo.
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