Art. 4

Art. 4

In vigore dal 25 ott 2012
1.   La legislazione di uno Stato membro, qualora prescriva che una società non può dare inizio alle sue attività senza avere ricevuto per ciò l'autorizzazione, deve altresì prevedere disposizioni circa la responsabilità per gli impegni assunti dalla società o per conto della stessa nel periodo precedente il momento in cui detta autorizzazione è assentita o negata. 2.   Il paragrafo 1 non si applica agli impegni derivanti da contratti conclusi dalla società a condizione che l'autorizzazione a iniziare le attività sia concessa.
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