Art. 26

Art. 26

In vigore dal 25 ott 2012
Qualora singoli membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società partecipante ad un'operazione di cui all', paragrafo 1, o singoli membri dell'organo di amministrazione o di direzione di un'impresa madre ai sensi dell' della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio,del 13 giugno 1983, basata sull', paragrafo 2, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (13), o la stessa impresa madre, o terzi che agiscano a nome proprio ma per conto di detti membri o di detta impresa, siano parti di una tale operazione, gli Stati membri assicurano, tramite garanzie adeguate, che l'operazione non sia contraria al miglior interesse della società.
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