Art. 28
Comunicazione di dati e statistiche
In vigore dal 25 ott 2012
Comunicazione di dati e statistiche
Entro il 16 novembre 2017, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo e alla misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla presente direttiva.
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