Art. 19
Diritto all’assenza di contatti fra la vittima e l'autore del reato
In vigore dal 25 ott 2012
Diritto all’assenza di contatti fra la vittima e l'autore del reato
1. Gli Stati membri instaurano le condizioni necessarie affinché si evitino contatti fra la vittima e i suoi familiari, se necessario, e l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che non lo imponga il procedimento penale.
2. Gli Stati membri provvedono a munire i nuovi locali giudiziari di zone di attesa riservate alle vittime.
Storico versioni
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