Art. 15 · Diritto alla restituzione dei beni

Art. 15

Diritto alla restituzione dei beni

In vigore dal 25 ott 2012
Diritto alla restituzione dei beni Gli Stati membri provvedono a che, in seguito a una decisione di un'autorità competente, i beni restituibili sequestrati nell’ambito del procedimento penale siano resi senza ritardo alle vittime, tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti alle vittime sono stabilite dal diritto nazionale.
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