Art. 13
Diritto al patrocinio a spese dello Stato
In vigore dal 25 ott 2012
Diritto al patrocinio a spese dello Stato
Gli Stati membri garantiscono che le vittime che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime accedono al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dal diritto nazionale.
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