Art. 6 · Utilizzi consentiti di opere orfane

Art. 6

Utilizzi consentiti di opere orfane

In vigore dal 25 ott 2012
Utilizzi consentiti di opere orfane 1.   Gli Stati membri introducono un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione e al diritto di messa a disposizione del pubblico previsti, rispettivamente, agli della direttiva 2001/29/CE per garantire che le organizzazioni di cui all’, paragrafo 1, abbiano facoltà di utilizzare le opere orfane contenute nelle loro collezioni con le seguenti modalità: a) messa a disposizione del pubblico dell’opera orfana ai sensi dell’ della direttiva 2001/29/CE; b) atti di riproduzione, ai sensi dell’ della direttiva 2001/29/CE, a fini di digitalizzazione, messa a disposizione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro. 2.   Le organizzazioni di cui all’, paragrafo 1, utilizzano un’opera orfana in conformità del paragrafo 1 del presente articolo unicamente per scopi connessi con le loro missioni di interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dell’accesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi contenuti nella propria collezione. Le organizzazioni possono generare entrate nel corso di detti utilizzi al solo scopo di coprire i costi sostenuti per la digitalizzazione delle opere orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle stesse. 3.   Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni di cui all’, paragrafo 1, indichino in qualsiasi utilizzo dell’opera orfana il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti che sono stati individuati. 4.   La presente direttiva non pregiudica la libertà contrattuale di tali organizzazioni nell’adempimento della propria missione di interesse pubblico, in particolare rispetto ai contratti di partenariato pubblico-privato. 5.   Gli Stati membri dispongono che ai titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana delle loro opere o degli altri contenuti protetti spetti un equo compenso per l’utilizzo che è stato fatto dalle organizzazioni di cui all’, paragrafo 1, di dette opere e altro contenuto protetto conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri sono liberi di stabilire le circostanze in cui il pagamento di tale compenso può essere organizzato. Il livello del compenso è fissato, entro i limiti imposti dal diritto dell’Unione, dal diritto dello Stato membro in cui è stabilita l’organizzazione che utilizza l’opera orfana in questione.
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