Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 25 ott 2012
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva disciplina taluni utilizzi di opere orfane effettuati da biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico aventi sede negli Stati membri, al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico.
2. La direttiva si applica a:
a)
opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;
b)
opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro; e
c)
opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano conservati nei loro archivi
che sono protetti dal diritto d’autore o da diritti connessi, di prima pubblicazione in uno Stato membro o, in caso di mancata pubblicazione, di prima trasmissione in uno Stato membro.
3. La presente direttiva si applica altresì alle opere e ai fonogrammi di cui al paragrafo 2 che non sono mai stati né pubblicati né trasmessi, ma che sono stati resi pubblicamente accessibili dalle organizzazioni di cui al paragrafo 1 con il consenso dei titolari dei diritti, se è ragionevole presumere che i titolari dei diritti non si opporrebbero agli utilizzi di cui all’. Gli Stati membri possono limitare l’applicazione del presente paragrafo alle opere e ai fonogrammi che sono stati depositati presso le organizzazioni in questione entro il 29 ottobre 2014.
4. La presente direttiva si applica anche alle opere e agli altri contenuti protetti che sono inclusi, incorporati o che formano parte integrante delle opere o dei fonogrammi di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. La presente direttiva non interferisce con le modalità di gestione dei diritti a livello nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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