Art. 6 · Acquisto da parte di enti pubblici

Art. 6

Acquisto da parte di enti pubblici

In vigore dal 25 ott 2012
Acquisto da parte di enti pubblici 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il governo centrale acquisti esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica, nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica, nonché un livello sufficiente di concorrenza, come indicato nell'allegato III. L'obbligo di cui al primo comma si applica agli appalti per l'acquisto di prodotti, servizi ed edifici da parte di enti pubblici nella misura in cui tali appalti hanno un importo pari o superiore alle soglie di cui all’ della direttiva 2004/18/CE. 2.   L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica agli appalti delle forze armate solo nella misura in cui la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate. L'obbligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare ai sensi della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (24). 3.   Tenendo in debito conto le rispettive competenze e l'assetto amministrativo, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, a conformarsi al ruolo esemplare dei rispettivi governi centrali acquistando esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica. Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, in caso di bandi di gara per appalti di servizi con un contenuto energetico significativo, a valutare la possibilità di concludere contratti di rendimento energetico a lungo termine che consentano risparmi energetici a lungo termine. 4.   Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di acquisto di un pacchetto di prodotti contemplato nell'insieme da un atto delegato adottato a norma della direttiva 2010/30/UE, gli Stati membri possono prevedere che l'efficienza energetica complessiva prevalga rispetto all'efficienza energetica dei singoli prodotti di tale pacchetto, acquistando il pacchetto di prodotti rispondente al criterio dell'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata.
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