Art. 3
Obiettivi di efficienza energetica
In vigore dal 25 ott 2012
Obiettivi di efficienza energetica
1. Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Gli Stati membri notificano tali obiettivi alla Commissione conformemente all', paragrafo 1 e all'allegato XIV, parte 1. All'atto della notifica gli Stati membri esprimono tali obiettivi anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e precisano come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli.
Nel definire tali obiettivi gli Stati membri tengono conto:
a)
del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1 474 Mtoe di energia primaria o non superiore a 1 078 Mtoe di energia finale;
b)
delle misure previste dalla presente direttiva;
c)
delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE; e
d)
di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione.
Nel definire tali obiettivi gli Stati membri possono tenere conto anche delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria quali:
a)
le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi;
b)
l'evoluzione e la previsione del PIL;
c)
le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia;
d)
lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio; e
e)
le azioni intraprese in fasi precoci.
2. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione valuta i progressi compiuti e se l'Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 474 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1 078 Mtoe di energia finale entro il 2020.
3. Nell'effettuare il riesame di cui al paragrafo 2 la Commissione:
a)
fa la somma degli obiettivi indicativi nazionali di efficienza energetica comunicati dagli Stati membri;
b)
valuta se la somma di tali obiettivi può essere considerata un indicatore affidabile per stabilire se l'Unione nel suo insieme sia sulla buona strada, tenendo conto dell'esame della prima relazione annuale conformemente all', paragrafo 1, e della valutazione dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica conformemente all', paragrafo 2;
c)
tiene conto dell'analisi complementare risultante:
i)
dalla valutazione dei progressi in materia di consumo energetico e di consumo energetico in relazione all'attività economica a livello di Unione, compresi i progressi nell'efficienza della fornitura di energia negli Stati membri che hanno basato i rispettivi obiettivi nazionali indicativi sul consumo di energia finale o sul risparmio di energia finale, compresi i progressi derivanti dal rispetto, da parte di tali Stati membri, del capo III della presente direttiva;
ii)
dai risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione a future tendenze del consumo energetico a livello di Unione;
d)
confronta i risultati di cui alle lettere da a) a c) con l'entità del consumo energetico che sarebbe necessario per raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 474 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1 078 Mtoe di energia finale nel 2020.
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