Art. 24 · Riesame e monitoraggio dell'attuazione

Art. 24

Riesame e monitoraggio dell'attuazione

In vigore dal 25 ott 2012
Riesame e monitoraggio dell'attuazione 1.   Entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dal 2013, gli Stati membri riferiscono sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, in conformità dell'allegato XIV, parte 1. La relazione può essere parte dei programmi nazionali di riforma di cui alla raccomandazione 2010/410/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione (28). 2.   Entro il 30 aprile 2014, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica. I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendono le misure significative di miglioramento dell'efficienza energetica e i risparmi di energia attesi e/o conseguiti, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonché negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all', paragrafo 1. I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica sono integrati da stime aggiornate sul consumo generale di energia primaria previsto nel 2020, nonché da stime dei livelli di consumo di energia primaria nei settori di cui all'allegato XIV, parte 1. Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione fornisce un modello che serve da guida per i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica. Tale modello è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all', paragrafo 2. I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica includono in ogni caso le informazioni specificate all'allegato XIV. 3.   La Commissione esamina le relazioni annuali e i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica e valuta in che misura gli Stati membri hanno realizzato progressi nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all', paragrafo 1, e nell'attuazione della presente direttiva. La Commissione invia la propria valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base della valutazione delle relazioni e dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica, la Commissione può formulare raccomandazioni per gli Stati membri. 4.   La Commissione verifica l'impatto dell'attuazione della presente direttiva sulle direttive 2003/87/CE, 2009/28/CE e 2010/31/UE, nonché sulla decisione n. 406/2009/CE e sui settori dell'industria, in particolare quelli esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come definito dalla decisione 2010/2/UE. 5.   La Commissione esamina la necessità di continuare a prevedere le esenzioni di cui all', paragrafo 6, per la prima volta nella valutazione del primo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica e successivamente ogni tre anni. Se dall'esame emerge che determinati criteri per tali esenzioni non possono più essere giustificati tenendo conto della disponibilità di carichi calorifici e delle condizioni reali di funzionamento degli impianti oggetto dell'esenzione, la Commissione propone misure adeguate. 6.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento, conformemente alla metodologia di cui all'allegato I, in relazione alla produzione totale di calore e di energia elettrica. Essi presentano anche statistiche annuali relative alle capacità di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione, nonché alla produzione e alle capacità di teleriscaldamento e teleraffreddamento, in relazione alla produzione e alle capacità totali di calore e di energia elettrica. Gli Stati membri presentano statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione, conformemente alla metodologia esposta all'allegato II. 7.   Entro il 30 giugno 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la valutazione di cui all', paragrafo 2, corredata, se necessario, da proposte di ulteriori misure. 8.   La Commissione riesamina l'efficacia dell'attuazione dell' entro il 5 dicembre 2015, tenendo conto dei requisiti di cui alla direttiva 2004/18/CE e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è corredata, se del caso, da proposte di ulteriori misure. 9.   Entro il 30 giugno 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'. Tale relazione è corredata, se del caso, da una proposta legislativa per uno o più dei seguenti fini: a) modificare la data finale stabilita all', paragrafo 1; b) riesaminare i requisiti di cui all', paragrafi 1, 2 e 3; c) stabilire requisiti comuni supplementari, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di cui all', paragrafo 7. 10.   Entro il 30 giugno 2018 la Commissione valuta i progressi realizzati dagli Stati membri nell'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare di cui all', paragrafo 1. Tale valutazione è seguita, se del caso, da proposte di ulteriori misure. 11.   La Commissione mette a disposizione del pubblico le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
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