Art. 22 · Atti delegati

Art. 22

Atti delegati

In vigore dal 25 ott 2012
Atti delegati 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per rivedere i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui al secondo comma dell', paragrafo 10. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per adattare al progresso tecnico i valori, i metodi di calcolo, i coefficienti di base per l'energia primaria e i requisiti di cui agli allegati I, II, III, IV, V, VII, VIII,, X e XII.
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