Art. 19
Altre misure per promuovere l'efficienza energetica
In vigore dal 25 ott 2012
Altre misure per promuovere l'efficienza energetica
1. Gli Stati membri valutano e, se necessario, adottano misure adeguate per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, fatti salvi i principi di base della legislazione degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione, in particolare per quanto riguarda:
a)
la separazione degli incentivi tra proprietari e inquilini di un immobile o tra gli stessi proprietari, con l'intento di evitare che essi rinuncino a realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica, che avrebbero invece realizzato in altre condizioni, perché non ne otterranno individualmente i pieni benefici o per l'assenza di regole che disciplinano la ripartizione dei costi e dei benefici, incluse le norme e le misure nazionali che disciplinano i processi decisionali per i beni in multiproprietà;
b)
le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali, con l'intento di assicurare che i singoli enti pubblici non siano dissuasi dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e ridurre al minimo i costi previsti per l'intero ciclo di vita e dal ricorrere a contratti di rendimento energetico e ad altri meccanismi di finanziamento tramite terzi su base contrattuale a lungo termine.
Tali misure destinate a eliminare gli ostacoli possono comprendere l'erogazione di incentivi, l'abrogazione o la modifica di disposizioni giuridiche o regolamentari, o l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative o la semplificazione delle procedure amministrative. Le misure possono essere combinate con azioni di istruzione, formazione e informazione specifica, nonché con assistenza tecnica in materia di efficienza energetica.
2. La valutazione degli ostacoli e delle misure di cui al paragrafo 1 è notificata alla Commissione nel primo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all', paragrafo 2. La Commissione incoraggia la condivisione delle migliori pratiche nazionali a tale riguardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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