Art. 16
Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
In vigore dal 25 ott 2012
Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
1. Quando uno Stato membro ritiene che il livello nazionale di competenza tecnica, oggettività e affidabilità sia insufficiente, esso provvede affinché, entro il 31 dicembre 2014, regimi di certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti di qualificazione, inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione, diventino disponibili o siano disponibili per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per i responsabili delle questione energetiche e gli installatori di elementi edilizi connessi all'energia quali definiti all', paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE.
2. Gli Stati membri provvedono a che i regimi di cui al paragrafo 1 garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.
3. Gli Stati membri rendono pubblici i regimi di certificazione e/o accreditamento o i regimi equivalenti di qualificazione di cui al paragrafo 1 e cooperano tra loro e con la Commissione per comparare i regimi e garantirne il riconoscimento.
Gli Stati membri adottano misure appropriate per sensibilizzare i consumatori alla disponibilità dei regimi di qualificazione e/o certificazione, conformemente all', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2012:27:oj#art-16