Art. 15 · Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia

Art. 15

Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia

In vigore dal 25 ott 2012
Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico tengano nella dovuta considerazione l'efficienza energetica nell'esercitare le funzioni di regolatori specificate dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE per quanto riguarda le loro decisioni in materia di funzionamento delle infrastrutture del gas e dell'energia elettrica. In particolare, gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico attraverso lo sviluppo delle tariffe di rete e della regolamentazione delle reti, nel quadro della direttiva 2009/72/CE e tenendo conto dei costi e benefici di ogni misura, incoraggino gli operatori di rete a mettere a disposizione degli utenti della rete servizi che consentano loro di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica nel quadro del continuo sviluppo di reti intelligenti. Tali servizi di sistema possono essere stabiliti dall'operatore del sistema e non hanno effetti negativi sulla sicurezza del sistema. Per quanto riguarda l'energia elettrica, gli Stati membri garantiscono che la regolamentazione delle reti e le tariffe di rete soddisfino i criteri di cui all'allegato XI, tenendo conto degli orientamenti e dei codici messi a punto a norma del regolamento (CE) n. 714/2009. 2.   Gli Stati membri provvedono entro il 30 giugno 2015 affinché: a) sia effettuata una valutazione dei potenziali di efficienza energetica delle loro infrastrutture per il gas e l'energia elettrica, in particolare per quanto riguarda la trasmissione, la distribuzione, la gestione del carico, l'interoperabilità e la connessione agli impianti di produzione di energia, incluse le possibilità di accesso per i generatori di energia di microdimensioni; b) siano individuate misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi efficienti in termini di costi, prevedendo un calendario per la loro introduzione. 3.   Gli Stati membri possono autorizzare elementi dei regimi e delle strutture tariffarie con finalità sociale per la trasmissione e la distribuzione dell'energia di rete, purché eventuali effetti negativi sul sistema di trasmissione e di distribuzione siano mantenuti al minimo necessario e non siano sproporzionati rispetto alla finalità sociale. 4.   Gli Stati membri assicurano la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che pregiudicano l'efficienza generale (ivi compresa l'efficienza energetica) della produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica o di quelli che potrebbero ostacolare la partecipazione della gestione della domanda, nei mercati di bilanciamento e negli appalti per servizi ausiliari. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di rete siano incentivati a migliorare l'efficienza di progettazione e funzionamento delle infrastrutture e, nel quadro della direttiva 2009/72/CE, che le tariffe consentano ai fornitori di migliorare la partecipazione dei consumatori all'efficienza del sistema, compresa la gestione della domanda in funzione delle situazioni nazionali. 5.   Fatto salvo l', paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e tenuto conto dell' della direttiva 2009/72/CE nonché della necessità di garantire la continuità della fornitura di calore, gli Stati membri si adoperano affinché, con riserva dei requisiti di mantenimento dell'affidabilità e della sicurezza della rete, sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori stabiliti dalle autorità nazionali competenti, i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione, se responsabili del dispacciamento degli impianti di produzione nel loro territorio: a) garantiscano la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento; b) assicurino l'accesso prioritario o garantito alla rete di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento; c) nel dispacciamento degli impianti di produzione dell'energia elettrica, assicurino il dispacciamento prioritario di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, purché il funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale lo consenta. Gli Stati membri provvedono affinché le norme relative alla classificazione delle diverse priorità di accesso e dispacciamento attribuite nei loro sistemi di energia elettrica siano precisate chiaramente e dettagliatamente e siano pubblicate. Nell'assicurare l'accesso o il dispacciamento prioritario per la cogenerazione ad alto rendimento, gli Stati membri possono stabilire una classificazione tra l'energia rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento, nonché tra diversi tipi delle stesse, e provvedono in ogni caso affinché l'accesso prioritario o il dispacciamento di energia da varie fonti energetiche rinnovabili non sia ostacolato. Oltre agli obblighi di cui al primo comma, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione rispettano i requisiti di cui all'allegato XII. Gli Stati membri possono agevolare in particolare la connessione alla rete dell'energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione. Se opportuno, gli Stati membri adottano provvedimenti per incoraggiare i gestori di rete ad adottare un semplice procedimento di «installazione e notifica» per l'installazione di unità di micro-cogenerazione, al fine di semplificare ed abbreviare le procedure di autorizzazione per i singoli cittadini e installatori. 6.   Con riserva dei requisiti di mantenimento dell'affidabilità e della sicurezza della rete, gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che, qualora sia tecnicamente ed economicamente fattibile con la modalità di funzionamento di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento, i gestori della cogenerazione ad alto rendimento possano offrire servizi di bilanciamento e altri servizi operativi a livello di gestori dei sistemi di trasmissione o dei sistemi di distribuzione. I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono che tali servizi rientrino in una procedura di offerta dei servizi trasparente, non discriminatoria e soggetta a controllo. Se del caso, gli Stati membri possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di incoraggiare, riducendo i costi di connessione e di uso del sistema, la scelta di ubicare gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento in prossimità delle zone della domanda. 7.   Gli Stati membri possono consentire ai produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi alla rete di indire una gara d'appalto per i lavori di connessione. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione incentivino le risorse sul lato della domanda, quali la gestione della domanda, a partecipare nel contesto dei mercati di approvvigionamento all'ingrosso e al dettaglio. Fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione delle reti, gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione, nel soddisfare i requisiti per il bilanciamento e i servizi ausiliari, trattino i gestori della domanda, compresi gli aggregatori, in modo non discriminatorio, sulla base delle loro capacità tecniche. Fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione delle reti, gli Stati membri promuovono l'accesso e la partecipazione della gestione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, tra l'altro esigendo dalle autorità nazionali di regolamentazione o, se lo richiedono i sistemi nazionali di regolamentazione, dai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione in stretta collaborazione con i fornitori di servizi su richiesta e i consumatori, di definire modalità tecniche per la partecipazione a tali mercati, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacità di gestione della domanda. Tali specifiche includono la partecipazione degli aggregatori. 9.   Quando elaborano le relazioni a norma della direttiva 2010/75/UE e fatto salvo l', paragrafo 2, di tale direttiva, gli Stati membri esaminano la possibilità di includere informazioni sui livelli di efficienza energetica degli impianti che praticano la combustione di combustibili con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, alla luce delle migliori tecniche disponibili sviluppate in conformità della direttiva 2010/75/UE e della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (27). Gli Stati membri possono incoraggiare gli operatori di impianti di cui al primo comma a migliorare la media annua delle loro quote operative nette.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2012:27:oj#art-15